Decreti Legge sulla pesca sportiva - Facciamo chiarezza

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spfab69
00mercoledì 5 marzo 2014 11:23



Per maggiore chiarezza sull'argomento riporto, in ordine cronologico di pubblicazione, i Decreti Ministeriali che interessano la disciplina della pesca sportiva in mare nel territorio italiano:


Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2010

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali


VISTA la legge 14 luglio 1965,n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione della citata legge 963/1965;

VISTO il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 riguardante le modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea;

VISTA il decreto ministeriale l° giugno 1987, n. 249 concernente le norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca; .

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n.2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in particolare l'art. 17 in materia di pesca sportiva;

RITENUTA la necessità provvedere al rilevamento della consistenza dell' attività di pesca sportiva in mare regolata dalla pertinente normativa regionale, nazionale e comunitaria, anche in vista di assicurarne la compatibilità con lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi oggetto di pesca;

SENTITA la Commissione Consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

DECRETA

Articolo 1

1. In attuazione delle previsioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 in premessa citato è promossa la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. A detti fini chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare comunica l'esercizio dell'attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 2. La comunicazione ha validità triennale e contiene i dati e le informazioni di cui al modello allegato al presente decreto.
3. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata dall'interessato, anche per il tramite delle associazioni di settore, on-line attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it. ovvero presso l'Autorità Marittima.

Articolo 2

1. Il pescatore sportivo o ricreativo esibisce l'attestazione dell'invio della comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il pescatore sportivo o ricreativo che, al momento del controllo,non presenti l'attestazione di cui al precedente comma, deve sospendere l'attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall'accertamento la comunicazione di cui all'art.l ovvero presentare, all'autorità che ha effettuato il controllo, l'attestazione della comunicazione già effettuata.
3. In materia di controllo e sanzioni si applicano le disposizioni normative vigenti.

Articolo 3

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Il presente decreto è pubblicato nella Gazzètta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Roma, lì 6 dicembre 2010

IL MINISTRO
GIANCARLO GALAN




Decreto Ministeriale del 15 luglio 2011

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali


VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione della citata legge 963/1965;

VISTO il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 riguardante le modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea;

VISTA il decreto ministeriale 1° giugno 1987, n. 249 concernente le norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante l’attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura;

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n.2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in particolare l’art. 17 in materia di pesca sportiva;

VISTO il decreto ministeriale del 6 dicembre 2010 concernente la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;

RITENUTO necessario, considerata la natura del provvedimento, semplificare l’attività di vigilanza e controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che in virtù del tipo di attività non comportano un prelievo significativo sulla risorsa biologica;

RITENUTO che nel periodo estivo alcune forma di pesca ricreativa sono praticate in modo occasionale e che per tali attività non è opportuno porre in essere misure di controllo;

DECRETA

Articolo 1

1. All’articolo 2 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

“4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano l’attività di pesca da terra.


5. Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attività di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l’attività con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri”

Articolo 2

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 15 luglio 2011

IL MINISTRO
SAVERIO ROMANO

Pubblicato in G.U. n. 237 dell’11 ottobre 2011




Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2014

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali


VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D.P.R. 30 gennaio 2014, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il quale l’On. Dott. Enrico Letta è incaricato di reggere ad interim il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alla misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg.(CE) n. 1626/94 e, in particolare, l’art.17 in materia di pesca sportiva;

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione europea dell’08 aprile 2011, n. 404, recante modalità di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1224/2009;

VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto delle normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell’art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n.96;

VISTO, in particolare, l’art. 6, comma 4, del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;

VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente “ Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”, pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 gennaio 2011, n. 24;

VISTO il decreto ministeriale 15 luglio 2011 di modifica del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 in materia di pesca sportiva e ricreativa in mare;

CONSIDERATO che la comunicazione effettuata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, da chiunque esercita l’attività di pesca sportiva o ricreativa in mare ha validità triennale;

RITENUTO necessario, nelle more dell’adozione del decreto recante le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, disporre la proroga della validità delle comunicazioni di cui all’art.1, comma 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, al fine di garantire la prosecuzione dell’attività di monitoraggio sull’esercizio dell’attività di pesca sportiva e ricreativa;

RITENUTO necessario introdurre l’obbligo della comunicazione di cui all’art.1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, anche per l’esercizio dell’attività di pesca da terra, nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca;

DECRETA


Articolo unico

1. La validità delle comunicazioni in scadenza nel corrente anno, effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, è prorogata al 31 dicembre 2014.

2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’art. 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2011.

3. Le comunicazioni di cui all’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono obbligatorie, altresì, ai fini dell’esercizio dell’attività di pesca da terra e hanno validità sino al 31 dicembre 2014;

4. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 dicembre 2010;


Il presente decreto è immediatamente efficace e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Enrico Letta



spfab69
00mercoledì 5 marzo 2014 11:24
fate le vostre considerazioni
tracina82
00domenica 9 marzo 2014 14:17
[SM=g8872] Praticamente hanno ripristinato l'obbligatorietà della comunicazione di cui all'Art.1 del Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2010, anche per chi pesca da terra. Siamo diventati una colonia di Bruxelles, non abbiamo più sovranità né monetaria, né economico-finanziaria né legislativa. Però quando si dovrebbero prendere provvedimenti a tutela dell'ambiente marino, pur di non scontrarsi con i poteri forti delle multinazionali, non fanno nulla. [SM=g2516191]
spfab69
00domenica 9 marzo 2014 14:19
Peppe.... argomento forte!

Hai pienamente ragione.
COSIMO82
00venerdì 13 giugno 2014 16:00
up
Antonello(69)
00venerdì 12 settembre 2014 12:50
Riprendo questo argomento per una conferma: la mia richiesta di pesca sportiva è scaduta nel maggio c.a.
Il D.M. del gennaio 2014 proroga le scadenze al 31 dicembre 2014? Ho capito bene?
Anche perchè sono stato stamane in Capitaneria e nemmeno loro hanno saputo darmi notizie certe
Sese70
00venerdì 12 settembre 2014 13:29
hai capito bene
Antonello(69)
00venerdì 12 settembre 2014 14:17
Ecco, allora mi sorge spontanea una domanda: quando ho effettuato la richiesta, non pescavo ancora a spinning, non è "spuntato" il quadrato dove c'è scritto "Spinning", ho fatto allora la richiesta per poter pescare a bolentino e a traina sotto costa, cambia qualcosa?
Ero andato a chiedere anche per questo, ma non mi hanno saputo dare una risposta...
spfab69
00venerdì 12 settembre 2014 19:11
Re:
Antonello(69), 12/09/2014 14:17:

Ecco, allora mi sorge spontanea una domanda: quando ho effettuato la richiesta, non pescavo ancora a spinning, non è "spuntato" il quadrato dove c'è scritto "Spinning", ho fatto allora la richiesta per poter pescare a bolentino e a traina sotto costa, cambia qualcosa?
Ero andato a chiedere anche per questo, ma non mi hanno saputo dare una risposta...




Se ti ricordi i dati di accesso al portale puoi entrare per fare le modifiche.

Casomai facci sapere così ci aggiorniamo anche noi.
mavluc
00venerdì 12 settembre 2014 23:45
E' confortante sapere che chi dovrebbe verificare le applicazioni di una legge non sa dare una risposta...
Antonello(69)
00sabato 13 settembre 2014 11:47
Re: Re:
spfab69, 12/09/2014 19:11:




Se ti ricordi i dati di accesso al portale puoi entrare per fare le modifiche.

Casomai facci sapere così ci aggiorniamo anche noi.




Ho ricevuto un biglietto per collegarmi al sito, non ho ancora provato. (Tre anni fa ho fatto tutto tramite l'ufficio della Capitaneria). Mi è stato comunque detto che prima di me hanno provato in tanti e non tutti sono riusciti ad avere le notizie che cercavano.
Non so se sia possibile fare le modifiche. Qui nella mia zona non sono mai stato "controllato". Sarebbe una beffa se andassi in un altro spot e venissi multato e/o avvisato che non sono in regola...
Antonello(69)
00sabato 13 settembre 2014 14:45
Sono andato sul sito, ma non posso registrarmi, mi chiede, per iniziare il codice fiscale e questo è quello che mi visualizza:

La registrazione della Sua utenza non può essere eseguita poiché non risultano procedimenti amministrativi attivi per questo Codice Fiscale. Le ricordiamo che, nel caso in cui il fascicolo sia intestato ad una persona giuridica, l'accesso è consentito al rappresentante legale dell'azienda.

Bohhh
Leonedellostretto
00domenica 9 novembre 2014 16:36
Ciao a tutti.
Io non ho alcun tesserino ed è arrivato il momento di farlo.
Posso fare tutto online ? E a pagamento ?
Grazie
spfab69
00domenica 9 novembre 2014 16:40
Re:
Leonedellostretto, 09/11/2014 16:36:

Ciao a tutti.
Io non ho alcun tesserino ed è arrivato il momento di farlo.
Posso fare tutto online ? E a pagamento ?
Grazie



ad oggi è valido il decreto pubblicato in testa a questo Topic.

è tutto gratuito e puoi farlo online.
mavluc
00domenica 11 ottobre 2015 14:08
Dal 1 gennaio 2016 sembra che si dovrà davvero pagare una tassa per pescare in mare, 10 euro da terra e 20 dalla barca. Il 60% dei soldi versati dai pescasportivi andrà a finanziare la pesca professionale, principale responsabile del depauperamento ittico dei nostri mari, mentre un 10% potrebbe finire al CONI.

Questo è lo scenario prospettato dal nuovo testo unificato intitolato “Interventi per il settore ittico” presentato in Commissione Agricoltura della Camera il 6 ottobre scorso, che ha totalmente ignorato le istanze delle varie associazioni rappresentative della pesca sportiva quali FIPSAS, FIPIA, EFSA e ARCI Pesca.

Una prima analisi del testo consente di evidenziare le seguenti novità per i pescatori sportivi e amatoriali:

introduzione dell’obbligo della licenza a pagamento per i pescatori sportivi e amatoriali di età compresa tra i 16 ed i 65 anni. Esentati i disabili;
introduzione di una sanzione per chi pesca senza licenza (importo di difficile determinazione, tra i 51 e i 153 euro);
occasione persa per ripristinare il principio di proporzionalità delle sanzioni previste per i pescatori sportivi, che continueranno ad essere salassati con i classici 1000 euro anche per infrazioni di lievissima entità;
Aumento esponenziale delle sanzioni per chi viola le regole per la pesca del tonno, con punte di 4000 euro;
Eliminazione dei palangari e delle nasse dal novero degli attrezzi utilizzabili.

Link: www.apneamagazine.com/licenza-di-pesca-in-mare-dal-2016-avanti-tut...
COSIMO82
00lunedì 12 ottobre 2015 16:10
speriamo di no, se cosi fosse vorrà dire che siamo arrivati all'osso [SM=g3868088]
COSIMO82
00lunedì 12 ottobre 2015 16:16
scusate ma questa la devo postare [SM=g3868077]

se son va ditemelo che la tolgo

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